Covid 19: Ripercussioni sui soggetti coinvolti nelle procedure della crisi e dell′insolvenza
Ovviamente, esiste un problema di fondo che non può essere omesso in questa riflessione, e che riguarda la situazione delle imprese già in crisi, ossia dei soggetti coinvolti nelle procedure della crisi e dell′insolvenza, che appaiono ancora più affossate dalla chiusura e dai blocchi della produzione. Se la sorte di queste realtà produttive non può non costituire un criterio di indirizzo dell′attività giudiziaria, ancora di più, al fine di valutare l′impatto economico dell′emergenza Covid-19, non potrà non verificarsi la situazione delle piccole soggettività commerciali che costituiscono il nerbo della nostra economia. Più precisamente - e come noto - le recenti misure assunte dal Governo hanno spostato la data di scadenza di tasse e di utenze, consentendo ai piccoli commercianti, agli artigiani, ai professionisti, alle imprese già in crisi, di posticipare un problema che si ripresenterà ben presto, quando forse ancora l′emergenza epidemiologica non sarà superata. La domanda, cioè, che occorre porsi e alla quale non possiamo sottrarci anche solo al fine di considerare e ipotizzare i possibili futuri scenari, è se il lockdown che stiamo vivendo sarà momentaneo o se produrrà conseguenze durature. In altri termini, superato il grave momento di blocco vissuto in queste settimane, sarà possibile immaginare un ritorno - magari lento, ma consistente - ai livelli produttivi e di consumo precedenti, ovvero dobbiamo immaginare un crollo destinato a non riassorbirsi in tempi brevi? Il tema è tecnico e ancora una volta connesso alle vicende delle procedure concorsuali in atto ed eventualmente destinate ad aprirsi. Infatti, la sorte successiva che si potrà prospettare dipenderà anche dal numero delle imprese che in questo frangente fallirà per mancanza di liquidità, dovuta al calo o addirittura alla sospensione totale delle vendite. È noto, infatti, il meccanismo che determina, a fronte del fallimento di un′impresa, la crisi a catena delle imprese ad essa in qualche modo collegate: un fallimento non è mai un evento unico e circoscritto, ma richiede tempo per potere essere assorbito dalle realtà economiche che ruotano attorno alla società coinvolta. Vi sono pagamenti insoluti che possono mettere in seria difficoltà altre aziende, in una sorta di pericoloso contagio economico - e addirittura finanziario - che potrebbe aumentare significativamente i tempi di ripresa della nostra già sofferente economia. Ecco perché un′interpretazione del dato economico e normativo favorevole alle imprese non costituisce soltanto uno strumento immediato per impedire che alcune realtà crollino ora, ma costituirebbe, altresì, un debole strumento per immaginare una ripresa meno lenta e meno problematica di quanto oggi si possa immaginare. L′obiettivo di politica economica, dunque, deve essere nel senso di evitare il fallimento delle imprese: a questo obiettivo deve mirare anche il giurista, per quanto di sua competenza, coadiuvato anche dalla scienza economica. In particolare, si possono ritenere utili strumenti di prevenzione l′utilizzo di big data e dei bilanci delle imprese, che consentano una finalizzazione precisa delle risorse. In tal modo si potrebbero ottenere rapidi vantaggi per il sistema produttivo e limitati pesi sulla finanza pubblica, con il duplice scopo, medio tempore raggiungibile, di evitare la crisi irreversibile delle imprese e di proteggere il mercato e prepararlo al momento - speriamo assai prossimo - del ritorno alla normalità. In questo percorso, i singoli operatori del diritto - giudici e professionisti - rivestono un indiscutibile ruolo di guida, che sono chiamati a svolgere con uniformità di intenti e di disciplina.